mercoledì 5 novembre 2014

legge Severino



da Wikipedia:

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, rubricato come testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 è un testo di legge della Repubblica Italiana, in tema di rimedi anti-corruzione, adottato insieme ad altri, nel quadro della legge n. 190/2012, che reca "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Essa è conosciuta anche come legge Severino dal nome del Ministro della Giustizia, Paola Severino, che ha redatto il testo insieme al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Filippo Patroni Griffi, poi approvato dal Governo Monti.

Storia

L'esigenza di una normativa in tema traeva il suo presupposto dagli allarmanti studi compiuti dall'UE e dall'OCSE in materia di corruzione che stimavano un costo per lo Stato di 60 miliardi l'anno, pari al 3,8% del Pil (con una media UE dell'1%) e dal rapporto, datato 2011 in cui l'Italia figurava come il terzo paese OCSE più corrotto, con un punteggio CPI (Corruption Perception Index) pari a 6.1 subito dopo Messico e Grecia

Per questo motivo la legge fu fortemente voluta dal governo Monti, incontrando tuttavia l'iniziale opposizione de Il Popolo della Libertà.
Il 17 ottobre 2012 è stata votata dal Senato con 256 favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti di tutti i partiti che sostenevano il governo Monti (PD, PDL, UDC) e della Lega Nord, l'astensione dei Radicali e il voto contrario dell'Italia dei Valori, inoltre hanno votato contro e si sono astenuti alcuni senatori del PDL.

Con comma 63 dell'art. 1 della legge 190/2012 il parlamento delegava il governo italiano a redigere delle misure per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione all'origine del testo unico formulato principalmente dalla Severino

Il 31 ottobre 2012 è stata votata dalla Camera dei deputati con 480 favorevoli, 19 contrari e 25 astenuti e si è ripetuta la situazione del Senato. Il D.Lgs. 235/2012 è entrato in vigore il 5 gennaio 2013 abrogando vari articoli di leggi risalenti al periodo tra il 1960 e il 2000.

Contenuto

I punti principali della legge sono:

Incandidabilità alle elezioni politiche per coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni politiche da parte delle giunte elettorali competenti e cancellazione dalla lista dei candidati.

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, comunicazione del giudice competente alla Camera di appartenenza e mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile se l'incandidabilità è sopravvenuta dopo la sua elezione e prima della proclamazione degli eletti.

Incandidabilità di candidati con cancellazione dalla lista dei candidati e decadenza dei membri italiani del Parlamento europeo che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di governo.

Incandidabilità alle cariche elettive regionali e sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali.

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali.

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità.

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

Durata dell'incandidabilità di 6 anni anche in assenza della pena accessoria, e nel caso di abuso di potere aumentata di 1/3.

La sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

Eliminazione del reato di corruzione induttiva dall'art. 317 c.p. e introduzione del nuovo reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" ai sensi del nuovo art. 319 quater c.p.

Applicazione

La legge è stata applicata per la prima volta per i candidati alle elezioni del 2013 e per le elezioni regionali successive all'entrata in vigore della legge, ad agosto del 2013, e ha portato alla decadenza di 37 consiglieri, di cui 17 regionali e 20 provinciali e comunali. Il 2 novembre 2013 il provvedimento ha colpito per la prima volta un presidente di una provincia in carica, infatti è stato sospeso Armando Cusani, presidente della provincia di Latina dopo esser stato condannato in primo grado a un anno e 8 mesi con sospensione della pena per abuso d'ufficio per fatti risalenti al 2003. Il 27 novembre 2013 è stato applicato nei confronti del leader del PDL e Forza Italia ed ex presidente del consiglio il senatore Silvio Berlusconi, che era stato condannato a 4 anni di reclusione (di cui 3 condonati con l'indulto) il 1º agosto e ad una pena accessoria di due anni di interdizione ai pubblici uffici il 19 ottobre, il suo seggio in senato è stato preso dal primo dei non eletti, Ulisse Di Giacomo. Il 28 marzo 2014 è stata applicata per la prima volta nei confronti di un presidente di uan regione, Giuseppe Scopelliti del Nuovo Centrodestra condannato a sei anni di reclusione per abuso e falso e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per fatti risalenti quando era sindaco di Reggio Calabria. La legge Severino ha modificato anche il reato di concussione separando la condotta costrittiva da quella induttiva. La concussione cd. costrittiva è rimasta nell'art 317, con riferimento al solo pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è stata disciplinata nel nuovo art. art. 319 quater. L'art. 317 c.p. ora recita:

« Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. »

L'art. 319 quater "Induzione indebita a dare o promettere utilità" recita:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»

Costituzionalità e retroattività della legge

In seguito alla condanna a quattro anni di reclusione (di cui tre condonati con l'indulto entrato in vigore con la legge 31 luglio 2006 n. 241) dalla Corte di Cassazione di Silvio Berlusconi il 30 luglio 2013 e all'avvicinarsi del voto per la sua decadenza da senatore da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il PDL ha espresso dubbi sulla retroattività della legge, dato che la condanna riguarda reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Silvio Berlusconi ha definito la legge "anticostituzionale" con la richiesta di affidare alla Corte costituzionale le questioni della sua legittimità, supportate dalle opinioni pro veritate di sei giuristi da lui incaricati di esaminare la "Severino".

La corte d'appello di Milano però nella sua sentenza ha motivato che essendo una sanzione amministrativa non vale la regola della irretroattività.

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