di Gianni Lannes
Parola d'ordine: descolarizzare la società. Oggi nello Stato di Polizia la scuola è un cantiere con tanto di impalcature (fasulle) allestite in tutta fretta. Perché traumatizzare bambini e adolescenti? Solo perchè lo hanno stabilito assurdamente, senza un briciolo di riscontro scientifico, un branco di burocrati telecomandati e politicanti eterodiretti? Ecco la tragedia: il cosiddetto "patto educativo di corresponsabilità", in sostanza è una dichiarazione da sottoscrivere per consentire l’ingresso in classe degli alunni. In qualità di padre, devo assumermi la responsabilità di ciò che firmo, devo dichiarare molte, tante cose, troppe: ad esempio che i miei figli non hanno avuto contatti con il nuovo coronavirus negli ultimi 14 giorni. “Per quanto di nostra conoscenza”, trovo scritto in quel documento. Devo anche impegnarmi a fare in modo che i miei pargoli non si tocchino gli occhi e starnutiscano eventualmente in mezzo al gomito mentre soggiornano sei ore a scuola. Devo esonerare la scuola, il suo dirigente, i suoi docenti, da ogni possibile responsabilità penale per ciò che potrà accadere.
Questo è il “patto educativo di corresponsabilità”: si scarica tutto il peso e la responsabilità sulle famiglie. Come si fa a firmare una dichiarazione del genere, come faccio a sapere se è vero ciò che pretendono che io sappia? Come possiamo fidarci? Come è successo che anche questa occasione è stata sprecata nel belpaese privo di sovranità e sempre più eterodiretto dall'estero? Eppure le scuole sono chiuse dal 5 marzo scorso. Il governicchio del Conte bis ha avuto il tempo per inquadrare i bisogni e definire azioni e strategie. Avrebbe dovuto fare qualcosa di costruttivo. Invece no. L'esecutivo grulpiddino (o chi per esso) ha stabilito che la priorità era comprare nuovi banchi che a scuola dei miei figli (dove manca la carta igienica ed il sapone), però, non sono arrivati: un’assurdità, un’aberrazione. Una decisione da incapaci, incompetenti matricolati, irresponsabili. La scuola italiana ha stabilito la sua priorità sui banchi e sulla burocrazia dei protocolli e delle autocertificazioni. Un altro fallimento certificato mentre l'Italia spronfonda nel baratro.
Non nutro fiducia nelle
istituzioni e verso le linee guida ministeriali. Sicurezza e assenza
di rischio sono parole ormai scontate. Alla prova dei fatti, la scuola non è pronta e non sono pronti gli insegnanti.
La fiducia è fondamentale: la
fiducia verso l’ambiente e le persone a cui dovrei affidare i miei
figli. La fiducia che tutta andrà bene. Ma quale fiducia. E poi,
verso chi? No, grazie. Impossibile. Io, i miei figli li terrò a casa
e non li manderò allo sbaraglio in questo nuovo manicomio
tricolore, simile ad una caserma di regime totalitario. L'istruzione
(non la frequenza scolastica) è un diritto che nessuna autorità può
ridimensionare, banalizzare o rendere inesigibile. Non a caso,
l'articolo 30 della Costituzione repubblica italiana stabilisce senza
equivoci: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli...". Andare a scuola non è un obbligo; mentre l'articolo
13 sancisce perentoriamente: "La libertà personale è inviolabile".
Protesta costruttiva, dissenso critico e disobbedienza civile sono il
fondamento della civiltà umana.
Post scriptum
PRINCIPI INTERNAZIONALI
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949:
Art. 26:
1. Ogni individuo ha
diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere
la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto
di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai
loro figli.
Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959:
Principio settimo:
Il fanciullo ha
diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria,
almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua
formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di
sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza
delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile
della società. L’interesse superiore del fanciullo deve essere la
guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e
del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo
sui genitori. Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi
a giuochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che
l’educazione si propone; la società e le pubbliche autorità
devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:
Art. 18
1. … La responsabilità di
allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i
quali devono essere guidati principalmente dall’interesse
preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere
i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti
accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali
nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare
il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e
servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
Costituzione della Repubblica Italiana
Art 30:
E’ dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
(…).
Art. 31:
La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi
(…)
Art. 33
L’arte e la scienza sono
libere e libero ne è l’insegnamento.(…)
Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.(….)
Art. 34
…. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita”.
L’istruzione è obbligatoria non la
frequenza scolastica. Il dovere dell’istruzione può essere assolto
dalle famiglie attraverso l’istruzione parentale.
Art. 118
(…) Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Codice Civile:
Art. 147
Il matrimonio impone
ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e
assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto
dall’articolo 315-bis.
Art. 315-bis Diritti e doveri del
figlio
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito
e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità,
delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha
diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi
con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha
diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che
lo riguardano.
Legge 27 maggio 1991, n. 176
Art. 18
1. … La responsabilità di
allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i
quali devono essere guidati principalmente dall’interesse
preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere
i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti
accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali
nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare
il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e
servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017
Art. 1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Sul piano dei soggetti chiamati in
causa, fin da subito si chiarisce con questo riferimento esplicito
che si tratta degli alunni/e e degli studenti/esse delle istituzioni
scolastiche.
L’istruzione parentale ricomprende sia coloro che
fanno il loro percorso in ambito famigliare (senza frequentare
nessuna istituzione scolastica), sia coloro che fanno il loro
percorso nell’ambito di scuole parentali.
In questo vasto
panorama, i primi non rientrano nella categoria degli alunni/e o
degli studenti/studentesse di istituzioni scolastiche.
Ne deriva
che l’accertamento del dovere genitoriale di istruzione della
prole, nel caso di istruzione parentale, quanto meno in ambito
famigliare, dovrebbe avvenire con termini e approcci diversi da
quello dell’esame scolastico/esame di idoneità tradizionale.
La valutazione e’ coerente … con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Nel caso di istruzione parentale, l’accertamento non potrà non tener conto del percorso personale e delle peculiarità dei soggetti coinvolti.
Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Questo comma riguarda chiaramente solo chi fa istruzione parentale frequentando una scuola non paritaria iscritta negli albi regionali.
Art. 23 Istruzione parentale
In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Viste le considerazioni sopra esposte, visto il quadro normativo generale in cui si inserisce questo decreto, pare chiaro che questo comma si riferisca ad alunni/e, studenti/esse che frequentano scuole parentali e/o che intendono chiedere il passaggio alla classe successiva, o per estensione, a coloro che intendono passare da un regime di istruzione parentale in famiglia a un regime di istruzione scolastica.
… sulla vigilanza dell’obbligo di istruzione
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2:
Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sara’ realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione.
Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata.
I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia' utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del "foglio notizie", puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.
Le autorita' comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione puo' essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attivita' o iniziative che dovessero risultare piu' opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.
Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76, art. 5:
Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonche’ il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Nel Decreto Legislativo 62 del 2017,
all’art 23, si parla semplicemente di “presentare annualmente la
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di
residenza.”
Tuttavia, una nota successiva, la Nota MIUR 19837
del 6 luglio 2018 (“Vigilanza adempimento obbligo scolastico”),
conferma il ruolo delle autorità comunali, ovvero ribadisce il
duplice investimento del Sindaco e del Dirigente scolastico.
Detta nota ricorda altresì che “l’art.
731 del Codice penale punisce l’inosservanza dell’obbligo,
limitatamente all’istruzione primaria, con ammenda fino a 30
€”.
Infatti, la sentenza N° 4520 del 31 gennaio 2017 della
Suprema Corte di Cassazione Sezione III Penale evidenzia il
mancato adeguamento sanzionatorio che avrebbe dovuto accompagnare
l’estensione dell’obbligo di istruzione dopo la scuola primaria:
“nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo
scolastico della scuola media anche inferiore (così (Sez. 7, ord. n.
29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata),
sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 cod. pen. a detta
ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione
analogica in malam pattern. ”
… sugli adempimenti di chi assolve all’obbligo mediante l’istruzione parentale
Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:
Art. 111 – Modalità di adempimento
dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie
frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non
statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo
Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo
unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che
intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione
dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od
economica e darne comunicazione anno per anno alla competente
autorità.
Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005:
Art. 1, comma 4:
I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
Art.23 – Istruzione parentale
In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
Riferimenti:
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=scuole
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=conte
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus
Gianni Lannes, IL GRANDE FRATELLO, Draco edizioni, Modena, 2012.
Gianni Lannes, BAMBINI A PERDERE, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2016
fonte: SU LA TESTA GIANNI LANNES