venerdì 18 ottobre 2013

la riforma Fornero




estratto da Wikipedia:


La riforma delle pensioni Fornero, detta anche Riforma Fornero, nell'ambito del sistema pensionistico obbligatorio italiano è una riforma previdenziale delle assicurazioni sociali obbligatorie approvata con l' art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 detto "Salva Italia" dalla coalizione di partiti che sostenevano il governo Monti composta da PD, PDL, Unione di Centro e Futuro e Libertà per l'Italia ed altre liste minori.
Essendo il sistema pensionistico obbligatorio finanziato con l'imposizione fiscale (contributi previdenziali e trasferimenti dello Stato) e con la gestione finanziaria a ripartizione, in un periodo di grave crisi finanziarie dello Stato Italiano, la riforma delle pensioni Fornero operava una correzione dei conti pubblici sia nel breve periodo che nel lungo periodo realizzando quindi anche una riforma strutturale del sistema pensionistico obbligatorio. Interventi che dal lato delle entrate hanno previsto anche l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento con conseguente aumento del cuneo fiscale per le categorie interessate di commercianti, artigiani e agricoltori. Nel 2013, l'ISTAT rilevava che il rapporto tra le spesa pensionistica ed il PIL era comunque aumentato al 16,85% nel 2011 di circa due punti percentuali rispetto al periodo del 2007 ove era al 15,03%, livello che la Riforma Fornero si prefiggeva di stabilizzare.

Lo scenario italiano di fine 2011 all'approvazione della Riforma Fornero

La riforma del sistema pensionistico obbligatorio viene realizzata in un momento di grave crisi finanziaria dello Stato Italiano quando si sono rese necessarie correzioni significative delle spese e delle entrate. La concomitanza di una crisi che si trascinava dal 2007 con una caduta del PIL e l'aumento della pressione fiscale non erano sufficienti a compensare l'aumento dell'incidenza della spesa pensionistica sul PIL in base alle norme previgenti e quindi alle promesse pensionistiche fatte dalla politica. Il governo italiano ha quindi deciso di intervenire sulla spesa pensionistica sia nel breve che nel lungo periodo aggiornando la legge speciale sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

I punti salienti della riforma in sintesi

Assicurazione sociale obbligatoria per la vecchiaia

Il primo effetto della Riforma delle pensioni Fornero è quello di far entrare definitivamente in vigore a 17 anni dalla sua introduzione con la riforma Dini, il calcolo della pensione di vecchiaia con il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata. Quindi dal 1/1/2012 si ha:

Introduzione, dal 1/1/2012, del calcolo della quota di pensione di vecchiaia per i contributi versati da tale data, con il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata per i fondi che usavano ancora il metodo di calcolo retributivo o pro-rata (v. comma 2);

chi nel 1996 (A.G.O.) aveva più di 18 anni di contributi versati, calcola la pensione di vecchiaia solo con il metodo di calcolo retributivo per i contributi versati fino al 2011 e con il metodo di calcolo contributivo per i contributi versati dal 1/1/2012 (passa cioè al pro-rata dal 1/1/2012). Quindi fino al 31/12/2011 la maggioranza degli italiani hanno la pensione calcolata con il metodo di calcolo retributivo;

chi nel 1996 (A.G.O.) aveva meno di 18 anni di contributi versati, calcola la pensione di vecchiaia con il metodo pro-rata, dal 1996. Questa categoria inizierà ad andare in pensione dopo il 2020 circa;
chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 (A.G.O.), calcola la pensione di vecchiaia solo con il metodo di calcolo contributivo. Questa categoria inizierà ad andare in pensione dopo il 2035;

Introduzione, dal 1/1/2012, della pensione di vecchiaia con le nuove regole (commi seguenti) e della pensione anticipata, che prima non esisteva. Fine della pensione di vecchiaia e anzianità con le vecchie regole (v. comma 3).
In conclusione, fino alla riforma Fornero, e per molti anni ancora, la sostenibilità fiscale del sistema pensionistico italiano sarà condizionata dalle generose prestazioni previste dalla normativa vigente nonostante la riforma Dini.

La stabilizzazione dei conti pubblici nel medio lungo periodo

Così come la Riforma Dini ha introdotto il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata nel 1995, per alcune categorie di lavoratori, iniziando la correzione della crescita del debito pensionistico latente, ma non essendo ancora entrato a regime non ha avuto alcun effetto sulla sostenibilità fiscale degli enti previdenziali. La riforma delle pensioni Fornero, ha posto fine alla crescita del debito pensionistico latente con l'estensione a tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi o liberi professionisti, del metodo di calcolo contributivo per l'anzianità contributiva maturata a partire dal 1/1/2012 (v. c. 2 art. 24). Ciò è dovuto al fatto che a differenza del metodo di calcolo retributivo che restituiva una riserva matematica maggiore rispetto a quanto versato dal singolo iscritto essendo tale metodo svincolato dai contributi, ma legato al reddito, il metodo di calcolo contributivo tende a restituire quanto versato e quindi tende a non ingenerare negli iscritti esagerate aspettative pensionistiche o a credere ad insostenibili promesse pensionistiche. Quindi in futuro, le manovre economiche che dovranno eseguire gli enti previdenziali, a meno di squilibri economici o demografici, saranno dovuti tendenzialmente allo smaltimento del debito previdenziale latente pregresso.

La stabilizzazione dei conti pubblici nei bilanci correnti

Il blocco della perequazione per gli anni 2012-2013, previsto al comma 25, insieme all'innalzamento dell'età pensionabile, previsto al comma 6, hanno determinato un risparmio della spesa previdenziale e quindi un riequilibrio del bilancio dello Stato.

La riforma nell'articolo 24 del decreto "Salva Italia"

Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
I contenuti della legge, spiegati comma per comma.

Comma 1 - principi

comma1

Lo scopo della riforma previdenziale è quello di garantire la stabilità economico-finanziaria dello Stato e la sostenibilità fiscale del sistema pensionistico obbligatorio in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:

a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

comma 2 - estensione del metodo di calcolo contributivo

comma2

A decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' è calcolata secondo il sistema contributivo.
Con questa norma entra in vigore il metodo di calcolo contributivo pro-rata anche per quelli che ne erano rimasti esenti con la Riforma Dini e precisamente chi nel 1996 aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva. Per le anzianità contributive maturate dal 2012 non c'è più l'aumento del debito pensionistico latente come accadeva con la vigenza del metodo di calcolo retributivo che restituiva una pensione di vecchiaia ove l'aliquota contributiva pensionistica di computo era sempre maggiore dell'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento.

comma 3 - fissa il termine di vigenza delle vecchie regole e di decorrenza delle nuove pensioni

comma3

Per chi matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente alla riforma Fornero, continua a conseguire la prestazione previdenziale secondo detta normativa sia in termini di diritto di accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità
Le nuove prestazioni previdenziali previste a partire dal 1 gennaio 2012 sono:

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

comma 4 - Pensioni AGO destinatari della riforma e incentivi al posticipo del pensionamento

comma4

Elenco dei destinatari delle norme del presente articolo:

Iscritti all'AGO;
Iscritti a forme esclusive e sostitutive dell'AGO;
Iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sono previsti incentivi al posticipo del pensionamento.

comma 5 - esclusione da precedenti normative per i destinatari della riforma

comma5

comma 6 - pensioni A.G.O. requisiti anagrafici per ottenere la pensione

comma6

A) Requisiti anagrafici per le lavoratrici dipendenti iscritte all'AGO per accedere al pensionamento
decorrenza età minima

dal 1/1/2012 62 anni
dal 1/1/2014 63 anni e 6 mesi
dal 1/1/2016 65 anni
dal 1/1/2018 66 anni

B) Requisiti anagrafici per le lavoratrici autonome iscritte all'AGO per accedere al pensionamento e per le lavoratrici gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
decorrenza età minima

dal 1/1/2012 63 anni e 6 mesi
dal 1/1/2014 64 anni e 6 mesi
dal 1/1/2016 65 anni e 6 mesi
dal 1/1/2018 66 anni

C) Requisiti per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78
decorrenza età minima

dal 1/1/2012 66 anni

D) Requisiti d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
decorrenza età minima

dal 1/1/2012 66 anni

comma 7 - pensioni A.G.O. anzianità contributiva minima per conseguire la pensione e pensione minima

comma7

Requisiti per la pensione di vecchiaia
Requisito parametro
anzianità contributiva 20 anni
importo pensione non inferiore a (1) 1,5 volte l'assegno sociale(2)
(1) per i lavoratori iscritti all'AGO dopo il 1/1/1996. (2) assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
oppure
Requisiti per la pensione di vecchiaia
Requisito parametro
età per il pensionamento di vecchiaia 70 anni
anzianità contributiva 5 anni

comma 8 - posticipo del requisito anagrafico per ottenere l'assegno sociale

comma8

decorrenza aumento di età per ottenere l'assegno sociale
dal 1/1/2018 un anno

comma 9 - pensioni A.G.O. età pensionabile a 67 anni dal 2021

comma9

Lavoratori destinatari: v. comma 4
decorrenza età per il pensionamento di vecchiaia
dal 1/1/2021 67 anni

comma 10 - pensioni A.G.O. requisiti per conseguire la pensione anticipata e modalità di decurtazione della rata

comma10

A) Requisiti di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata
Destinatario lavoratore uomo
decorrenza anzianità contributiva minima

dal 1/1/2012 42 anni e mesi 1
dal 1/1/2013 42 anni e mesi 2
dal 1/1/2014 42 anni e mesi 3

Destinatario lavoratore donna
decorrenza anzianità contributiva minima

dal 1/1/2012 41 anni e mesi 1
dal 1/1/2013 41 anni e mesi 2
dal 1/1/2014 41 anni e mesi 3

B) Decurtazione della rata per la quota calcolata con il metodo di calcolo retributivo
Percentuale di decurtazione
età di accesso al pensionamento percentuale di decurtazione della rata

61 anni 1%
60 anni 2%
59 anni 4%
58 anni 6%
57 anni 8%
per ogni anno in meno riduzione del 2% in più

comma 11 - pensioni AGO altri requisiti per conseguire la pensione anticipata

comma11

Lavoratori destinatari: iscritti all'AGO dopo il 1/1/1996
anzianità contributiva minima importo minimo della rata
20 anni 2,8 volte l'assegno sociale

comma 12 - aggiornamento di altre norme e adeguamento alle speranze di vita dei precedenti requisiti contributivi e anagrafici

comma12

comma 13 - adeguamenti biennali agli incremente della speranza di vita dopo il 2019

comma13

comma 14 - esodati 1

comma14

comma 15 - esodati 2

comma15

comma 15-bis - eccezioni per il pensionamento

comma15-bis

A) Lavoratori destinatari: dipendenti iscritti all'AGO e forme sostitutive per avere la pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica
requisito parametro
anzianità contributiva 35 anni al 31/12/2012
maturazione requisiti pensionistici ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e s.m.i. al 31/12/2012

B) Lavoratori destinatari: lavoratrici per avere la pensione la pensione di vecchiaia a 64 anni in aggiunta a quanto previsto dal comma 6 lett. a se più favorevole
requisito parametro
anzianità contributiva 20 anni al 31/12/2012
età anagrafica 60 anni al 31/12/2012

comma 16 - aggiornamento dei coefficienti di trasformazione in rendita

comma16

Si estende l'aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione in rendita fino a 70 anni e oltre tenendo conto dell'allungamento della speranza di vita.
Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1º gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

comma 17 - addetti alle lavorazioni faticose e pesanti

comma17

comma 17-bis - segue comma 17

comma17-bis

comma 18 - incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento

comma18

Fissa la data del 31/10/2012 per l'emanazione di un regolamento con le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonche' dei rispettivi ordinamenti,
per i lavoratori di cui:

A)all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai rispettivi dirigenti;

B)al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché ai rispettivi dirigenti;

C)di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti;

D)lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488(salvo quanto indicato al comma 3, primo periodo)

comma 19 - modifiche al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42

comma19

comma 20

comma20

comma 21 - contributo di solidarietà a carico dei pensionati dal 2012 al 2017

comma21

comma 22 - aumento delle aliquote di finanziamento e di computo per commercianti e artigiani

comma22

Destinatari: lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS
Aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo
decorrenza incremento di aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo

dal 1/1/2012 1,30%
dal 1/1/2013 0,45%
dal 1/1/2014 0,45%
dal 1/1/2015 0,45%
dal 1/1/2016 0,45%
dal 1/1/2017 0,45%
dal 1/1/2018 0,45%

comma 23 - aumento delle aliquote di finanziamento e di computo per coltivatori diretti e simili

comma23

comma 24 - verifica della sostenibilità delle casse dei professionisti

comma24

Questo comma riguarda le casse di previdenza dei liberi professionisti, e più direttamente quelle trasformate ai sensi del D.Lgs. 509/1994. Infatti, quelle nate ai sensi del D.Lgs. 103/1996 prevedono la determinazione della pensione di vecchiaia secondo il metodo di calcolo contributivo fin dalla loro istituzione e soprattutto non hanno un debito previdenziale latente accumulato in quanto il patrimonio, fin dalla loro istituzione, copre la riserva matematica relativa agli iscritti.
Diverso è invece il discorso per le casse di previdenza dei liberi professionisti trasformate ai sensi del D.Lgs. 509/1994, in quanto le stesse erogano fin dalla loro trasformazione pensioni di vecchiaia calcolate con il metodo di calcolo retributivo e le stesse hanno accumulato enormi debiti previdenziali latenti.
La normativa precedente prevedeva la verifica della sostenibilità solo fino a 30 anni e soprattutto in termini di saldo totale.
Il comma 24 prevede che i bilanci tecnici attuariale siano verificati in termini di saldo previdenziale ossia la differenza tra le entrate contributive e le spese per le prestazioni previdenziali sia positiva in un arco temporale di 50 anni.
La norma ha un duplice scopo.
Cercare di ridurre le generose prestazioni attuali e prevedere nel lungo periodo la verifica della adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.
Eliminare il patrimonio di questi enti dalla verifica della sostenibilità per limitare il trasferimento di risorse dai lavoratori attivi ai pensionati dato il già favorevole rapporto pensionati/iscritti.
Con questa norma la Riforma Fornero ha creato il presupposto per l'assorbimento del patrimonio degli enti, da parte dello Stato centrale che è comunque garante della erogazione delle prestazioni pensionistiche.

comma 25 - sospensione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2012 e il 2013

comma25

A) Lavoratori destinatari: pensionati all'AGO e forme sostitutive per avere rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni 2012 e 2013
importo pensione rivalutazione

fino a 3 volte importo trattamento minimo INPS 100%
fino a 3 volte importo trattamento minimo INPS rivalutato rivalutazione fino a 3 volte il trattamento minimo INPS rivalutato
superiore a 3 volte importo trattamento minimo INPS rivalutato nessuna rivalutazione

comma 26

comma26

comma 27

comma27

comma 27-bis

comma27-bis

comma 28 - commissione di valutazione per forme di accesso graduale al pensionamento e forme di decontribuzione

comma28

Si istituisce una commissione che valuti:

A) forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto;

B) forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni.

comma 29 - educazione previdenziale

comma29

E' prevista la diffusione di programmi, in particolare tra le giovani generazioni, per renderli consapevoli della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione.

comma 30 - tavolo di confronto sugli ammortizzatori sociali

comma30

comma 31 - tassazione indennità fine rapporto eccedente 1.000.000 €

comma31

comma 31-bis

comma31-bis

I risparmi della manovra economica

Come ogni riforma previdenziale dei sistemi previdenziali con gestione a ripartizione, la variazione delle norme serve per mantenere l'equilibrio tra le entrate fiscali che finanziano il sistema pensionistico e le uscite costituite dalle prestazioni previdenziali ed assistenziali. La riforma delle pensioni Fornero, è previsto che porterà ad una correzione dei conti per 20 miliardi di euro.

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