sabato 19 settembre 2020

scuola? No grazie!



  di Gianni Lannes 

Parola d'ordine: descolarizzare la società. Oggi nello Stato di Polizia la scuola è un cantiere con tanto di impalcature (fasulle) allestite in tutta fretta. Perché traumatizzare bambini e adolescenti? Solo perchè lo hanno stabilito assurdamente, senza un briciolo di riscontro scientifico, un branco di burocrati telecomandati e politicanti eterodiretti? Ecco la tragedia: il cosiddetto "patto educativo di corresponsabilità", in sostanza è una dichiarazione da sottoscrivere per consentire l’ingresso in classe degli alunni. In qualità di padre, devo assumermi la responsabilità di ciò che firmo, devo dichiarare molte, tante cose, troppe: ad esempio che i miei figli non hanno avuto contatti con il nuovo coronavirus negli ultimi 14 giorni. “Per quanto di nostra conoscenza”, trovo scritto in quel documento. Devo anche impegnarmi a fare in modo che i miei pargoli non si tocchino gli occhi e starnutiscano eventualmente in mezzo al gomito mentre soggiornano sei ore a scuola. Devo esonerare la scuola, il suo dirigente, i suoi docenti, da ogni possibile responsabilità penale per ciò che potrà accadere.

Questo è il “patto educativo di corresponsabilità”: si scarica tutto il peso e la responsabilità sulle famiglie. Come si fa a firmare una dichiarazione del genere, come faccio a sapere se è vero ciò che pretendono che io sappia? Come possiamo fidarci? Come è successo che anche questa occasione è stata sprecata nel belpaese privo di sovranità e sempre più eterodiretto dall'estero? Eppure le scuole sono chiuse dal 5 marzo scorso. Il governicchio del Conte bis ha avuto il tempo per inquadrare i bisogni e definire azioni e strategie. Avrebbe dovuto fare qualcosa di costruttivo. Invece no. L'esecutivo grulpiddino (o chi per esso) ha stabilito che la priorità era comprare nuovi banchi che a scuola dei miei figli (dove manca la carta igienica ed il sapone), però, non sono arrivati: un’assurdità, un’aberrazione. Una decisione da incapaci, incompetenti matricolati, irresponsabili. La scuola italiana ha stabilito la sua priorità sui banchi e sulla burocrazia dei protocolli e delle autocertificazioni. Un altro fallimento certificato mentre l'Italia spronfonda nel baratro.
A rigor di logica e di buon senso, c’erano altre priorità da realizzare. Avrebbero dovuto e potuto trasformare in positivo la scuola, ponendo finalmente in sicurezza gli edifici che rischiano di crollare, dopo decenni di promesse mai mantenute. Avrebbero dovuto investire sul capitale umano, sulla formazione dei docenti, avrebbero dovuto insegnargli ad adottare la formazione a distanza. Avrebbero dovuto e potuto pensare e ripensare una scuola del futuro, in cui contano l'etica e la pedagogia. Avevano ed hanno avuto il tempo e le risorse per farlo e invece no: hanno comprato banchi. Banchi che costano troppo, che si usureranno presto.

Non nutro fiducia nelle istituzioni e verso le linee guida ministeriali. Sicurezza e assenza di rischio sono parole ormai scontate. Alla prova dei fatti, la scuola non è pronta e non sono pronti gli insegnanti. La fiducia è fondamentale: la fiducia verso l’ambiente e le persone a cui dovrei affidare i miei figli. La fiducia che tutta andrà bene. Ma quale fiducia. E poi, verso chi? No, grazie. Impossibile. Io, i miei figli li terrò a casa e non li manderò allo sbaraglio in questo nuovo manicomio tricolore, simile ad una caserma di regime totalitario. L'istruzione (non la frequenza scolastica) è un diritto che nessuna autorità può ridimensionare, banalizzare o rendere inesigibile. Non a caso, l'articolo 30 della Costituzione repubblica italiana stabilisce senza equivoci: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...". Andare a scuola non è un obbligo; mentre l'articolo 13 sancisce perentoriamente: "La libertà personale è inviolabile". Protesta costruttiva, dissenso critico e disobbedienza civile sono il fondamento della civiltà umana.


Post scriptum


PRINCIPI  INTERNAZIONALI

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949:

Art. 26: 
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.


Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959:

Principio settimo:
Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L’interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori. Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l’educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.

 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

Art. 18
1. … La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

 

NORME  COSTITUZIONALI

Costituzione della Repubblica Italiana

Art 30:
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
(…).

Art. 31:
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi
(…)

Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.(…)
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.(….)

Art. 34

…. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
L’istruzione è obbligatoria non la frequenza scolastica. Il dovere dell’istruzione può essere assolto dalle famiglie attraverso l’istruzione parentale.

Art. 118
(…) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

NORME  ORDINARIE

Codice Civile:

Art. 147 
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

Art. 315-bis Diritti e doveri del figlio
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.  Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

 

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Art. 18
1. … La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

 

Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017

Art. 1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

  1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Sul piano dei soggetti chiamati in causa, fin da subito si chiarisce con questo riferimento esplicito che si tratta degli alunni/e e degli studenti/esse delle istituzioni scolastiche.
L’istruzione parentale ricomprende sia coloro che fanno il loro percorso in ambito famigliare (senza frequentare nessuna istituzione scolastica), sia coloro che fanno il loro percorso nell’ambito di scuole parentali.
In questo vasto panorama, i primi non rientrano nella categoria degli alunni/e o degli studenti/studentesse di istituzioni scolastiche.
Ne deriva che l’accertamento del dovere genitoriale di istruzione della prole, nel caso di istruzione parentale, quanto meno in ambito famigliare, dovrebbe avvenire con termini e approcci diversi da quello dell’esame scolastico/esame di idoneità tradizionale.

  1. La valutazione e’ coerente … con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.

Nel caso di istruzione parentale, l’accertamento non potrà non tener conto del percorso personale e delle peculiarità dei soggetti coinvolti.

Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

  1. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Questo comma riguarda chiaramente solo chi fa istruzione parentale frequentando una scuola non paritaria iscritta negli albi regionali.

Art. 23 Istruzione parentale

  1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Viste le considerazioni sopra esposte, visto il quadro normativo generale in cui si inserisce questo decreto, pare chiaro che questo comma si riferisca ad alunni/e, studenti/esse che frequentano scuole parentali e/o che intendono chiedere il passaggio alla classe successiva, o per estensione, a coloro che intendono passare da un regime di istruzione parentale in famiglia a un regime di istruzione scolastica.

 

… sulla vigilanza dell’obbligo di istruzione

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2:

  1. Alla  vigilanza  sull’adempimento  dell’obbligo  di  istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

  2. a) il  sindaco,  o  un  suo  delegato,  del  comune  ove hanno la residenza  i  giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

  3. b) i  dirigenti  scolastici  delle  scuole di ogni ordine e grado statali,  paritarie  e,  fino  a quando non sara’ realizzato, a norma dell’articolo  1,  comma  7,  della  legge  10 marzo  2000, n. 62, il definitivo  superamento  delle  disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo  VIII  del  testo  unico  approvato  con  decreto  legislativo 16 aprile   1994,   n.   297,  parificate,  pareggiate  o  legalmente riconosciute,  presso  le  quali  sono  iscritti,  ovvero hanno fatto richiesta  di  iscrizione,  gli  studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione.

  4. Entro  il  mese  di dicembre  che precede l'inizio di ogni anno scolastico,  il  comune  di  residenza predispone l'elenco dei minori soggetti  all'obbligo  di  istruzione  e  provvede  a  darne  notizia mediante  diretta  comunicazione  agli  interessati,  ovvero mediante affissione  all'albo  pretorio  di  apposito  avviso, nel quale siano indicate  le  modalita'  di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I  genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne  faccia  le  veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali  disposizioni,  a  iscrivere  gli  stessi  presso  una scuola dell'obbligo   statale,  o  paritaria  o  fino  a  quando  non  sara' realizzato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte  seconda,  titolo  VIII  del  testo unico approvato con decreto legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  parificata,  pareggiata  o legalmente    riconosciuta,    ovvero   a   provvedere   direttamente all'istruzione  obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita   dichiarazione  al  dirigente  dell'istituzione  scolastica interessata.

  5. I  responsabili  delle  istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni  al  primo  anno  dell'istruzione  obbligatoria,  entro il ventesimo  giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione  ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri.  Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se  non  nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso,  ovvero  abbiano  assolto  all'obbligo  di  istruzione. I dirigenti   scolastici   sono   tenuti,   in  caso  di  trasferimento dell'obbligato  ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio  ad  altra  scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio,  insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia'  utilizzato  dalle  scuole,  completo  dei  dati di tutto l'iter scolastico  che  consente  una  organica raccolta di notizie sui dati anagrafici,  sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo   incrociato   tra   scuola  di  provenienza  e  scuola  di destinazione.  Copia  del  "foglio  notizie", puntualmente aggiornato dagli  istituti  scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.

  6. Le  autorita'  comunali,  deputate  alla  vigilanza, in caso di riscontrate  inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto  di  ammonizione  puo'  essere  data contestuale notizia ai centri   di   assistenza   sociale,   presenti  sul  territorio,  per individuare   le  eventuali  attivita'  o  iniziative  che  dovessero risultare  piu'  opportune  per  agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.

Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76, art. 5:

Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

  1. Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

  2. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

    1. il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

    2. il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

    3. la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

    4. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonche’ il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Nel Decreto Legislativo 62 del 2017, all’art 23, si parla semplicemente di “presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.”
Tuttavia, una nota successiva, la Nota MIUR 19837 del 6 luglio 2018 (“Vigilanza adempimento obbligo scolastico”), conferma il ruolo delle autorità comunali, ovvero ribadisce il duplice investimento del Sindaco e del Dirigente scolastico.

Detta nota ricorda altresì che “l’art. 731 del Codice penale punisce l’inosservanza dell’obbligo, limitatamente all’istruzione primaria, con ammenda fino a 30 €”.
Infatti, la sentenza N° 4520 del 31 gennaio 2017 della Suprema Corte di Cassazione Sezione III Penale  evidenzia il mancato adeguamento sanzionatorio che avrebbe dovuto accompagnare l’estensione dell’obbligo di istruzione dopo la scuola primaria: “nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (così (Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam pattern. ”

… sugli adempimenti di chi assolve all’obbligo mediante l’istruzione parentale

Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:

Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

 

Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005:

Art. 1, comma 4:

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

 

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Art.23 – Istruzione parentale

In caso  di  istruzione  parentale, i  genitori  dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti  a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio  di residenza.

 

Riferimenti:

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=scuole

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=conte

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

 

Gianni Lannes, IL GRANDE FRATELLO, Draco edizioni, Modena, 2012.

Gianni Lannes, BAMBINI A PERDERE, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2016

fonte: SU LA TESTA GIANNI LANNES

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