domenica 1 febbraio 2015

legge Reale

Per legge Reale si intende la legge 22 maggio 1975, n. 152 della Repubblica Italiana, rubricata Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, così detta dal promotore Oronzo Reale, tutt'oggi in vigore.

Storia

La legge fu promulgata nella VI Legislatura sotto il quarto governo Moro e il principale redattore della legge fu il Ministro di Grazia e Giustizia, appartenente al Partito repubblicano italiano, Oronzo Reale, da cui è d'uso chiamare la norma. Essa venne poi novellata dalla legge n. 533 dell'8 agosto 1977, il cui art. 2 modificò l'art. 5.

Nel 1989, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale italiano, alcune disposizioni di diritto processuale contenute nella legge n. 152/1975 furono soppresse. Successivamente le sanzioni previste dall'art. 5 furono ulteriormente inasprite dal decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155 (cosiddetta "legge Pisanu").

Il referendum abrogativo del 1977

Nel 1978 si proposero modifiche in senso restrittivo della Legge Reale che provocarono l'opposizione ostruzionistica dei radicali e dei missini. Il 30 giugno 1977 il Partito Radicale presentò richiesta di referendum abrogativo della legge n. 152/1975, ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 1978. Il referendum fu indetto con d.P.R. del 14 aprile 1978.

La consultazione referendaria si tenne nelle giornate dell'11 e 12 giugno 1978 ma ebbe esito negativo, pertanto la legge non fu abrogata.

Gli anni 2000 ed il ritorno nel dibattito pubblico

Dopo le proteste partite dal Movimiento 15-M, che il 15 ottobre 2011 sono degenerate in duri scontri a Roma, il 17 ottobre 2011 alcuni organi di informazione hanno attribuito a una conferenza stampa, riportata da notiziari televisivi, radiofonici e da alcune testate giornalistiche, del leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro la volontà di introdurre una nuova "Legge Reale" per gestire situazioni di violenza durante le manifestazioni.

Mentre la proposta raccolse il consenso dell'allora Ministro dell'interno Roberto Maroni, lo stesso Di Pietro ha subito respinto e smentito tali affermazioni.

Il contenuto

Il testo normativo introdusse un duro inasprimento della legislazione penale, allo scopo di contrastare e combattere i fenomeni di terrorismo italiano che misero a dura prova l'ordinamento democratico del paese durante gli anni di piombo.

Le innovazioni, essenzialmente di tipo repressivi, sono rinvenibili nei seguenti articoli:

l'art. 3 estendeva il ricorso alla custodia preventiva, sostituendo il precedente art. 238 c.p.p., anche in assenza di flagranza di reato, di fatto permettendo un fermo preventivo di 96 ore (48+48) entro le quali andava emesso decreto di convalida da parte dell'autorità giudiziaria;

l'art. 5 – come modificato dall'art. 2 della legge n. 533/1977 – vieta l'uso del casco e di altri elementi potenzialmente atti a rendere in tutto o in parte irriconoscibili i cittadini partecipanti a manifestazioni pubbliche, svolgentesi in pubblico o in luoghi aperti al pubblico;

l'art. 14, estendendo la previsione normativa dell'art. 53 c.p., consente alle forze dell'ordine di usare legittimamente le armi non solo in presenza di violenza o di resistenza, ma comunque quando si tratti di «impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».

fonte: Wikipedia

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